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Sez. L, Sentenza n. 815 del 09/02/1989 (Rv. 461836 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - INVALIDITÀ TOTALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITATA AUTONOMIA DI MOVIMENTO O DI DEAMBULAZIONE CIRCOSCRITTA A BREVI SPOSTAMENTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461836-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - INVALIDITÀ TOTALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITATA AUTONOMIA DI MOVIMENTO O DI DEAMBULAZIONE CIRCOSCRITTA A BREVI SPOSTAMENTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Con riguardo alla pensione per Invalidità totale conseguente ad infortunio sul lavoro, le condizioni, alla cui sussistenza la legge (allegato n. 3 del d.P.R. 1124 del 1965) subordina l'erogazione dello assegno relativo e che consistono nell'essere il lavoratore affetto da malattia o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto, ricorrono anche nell'ipotesi in cui vi sia una pur limitata autonomia del soggetto, di movimenti o di deambulazione, circoscritta a brevi spostamenti. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato il diritto all'assegno in un'ipotesi in cui il lavoratore, risultato affetto da paraparesi spastica degli arti inferiori da sindrome midollare, aveva una limitatissima e stentata autonomia di deambulazione, con l'ausilio di sussidi ortopedici, costituiti da tutori metallici rigidi di sostegno degli arti paralizzati, per indossare i quali era necessario l'intervento di un'altra persona). (V 616/87, mass n 450941; (V 1771/82, mass n 419624).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 0 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)