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Sez. 3, Sentenza n. 897 del 26/03/1971 (Rv. 350797 - 01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE NEL COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - SUBORDINAZIONE DELLO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA AD NUTUM AL VERIFICARSI DI UNA CONDIZIONE - INAMMISSIBILITA - APPOSIZIONE DELLA CONDIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350797-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE NEL COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA - SUBORDINAZIONE DELLO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA AD NUTUM AL VERIFICARSI DI UNA CONDIZIONE - INAMMISSIBILITA - APPOSIZIONE DELLA CONDIZIONE - IRRILEVANZA.*

Il diritto che l'art 1810 cod civ accorda al comodante non puo, per via diretta o mediata, venir meno o essere svuotato di contenuto senza snaturare la figura negoziale che tale norma disciplinà e subordinare l'Esercizio di tale diritto al verificarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie, miglioramento delle condizioni economiche del comodatario) non e consentito alle parti. Pertanto, ove tale condizione sia apposta in contratto, si deve ritenere come non apposta e, comunque, non preclusiva dell'Esercizio della facolta del comodante di ottenere, in ogni momento, a semplice richiesta, la restituzione delle cose comodate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)