Sez. 3, Sentenza n. 4790 del 13/11/1989 (Rv. 464179 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE SUBORDINATA AD UN EVENTO FUTURO ED INCERTO ANCHE NEL SUO VERIFICARSI - INAMMISSIBILITÀ.*
COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE - CESSAZIONE SUBORDINATA AD UN EVENTO FUTURO ED INCERTO ANCHE NEL SUO VERIFICARSI - INAMMISSIBILITÀ.*
La cessazione del comodato precario non può essere subordinata ad un evento futuro che sia incerto anche nel suo verificarsi, perché in tal modo si protrarrebbe indefinitivamente la durata del rapporto - al limite per tutta la vita del comodatario - in contrasto, oltre che, con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza (per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum), con la disciplina positiva dettata dall'art. 1810 cod. civ., ed al carattere di gratuità del contratto che non si concilia con un illimitato sacrificio del comodante. (V 211/81, mass n 410620; (V 897/71, mass n 350797).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)