diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9346 del 16/04/2018 (Rv. 648576 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Società costituita da due soli soci - Morte di uno di essi - Eredi del socio defunto – Diritto del socio superstite a deliberare la liquidazione della società - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648576-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l'art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicchè in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all'art. 2384 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)