Sez. 1, Sentenza n. 14449 del 25/06/2014 (Rv. 631446 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Mancata ricostituzione della pluralità dei soci venuta meno - Morte dell'unico socio superstite che non abbia provveduto ex art. 2272, primo comma, n. 4), cod. civ. - Messa in liquidazione della società da parte dei suoi eredi - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), nel caso in cui, venuta meno la pluralità dei soci, sopravvenga il decesso dell'unico socio superstite che non abbia provveduto ai sensi dell'art. 2272, primo comma, n. 4), cod. civ., i suoi eredi, sebbene subentranti nel solo diritto alla quota di liquidazione e non già nella società, sono, comunque, legittimati a chiedere la messa in liquidazione di quest'ultima al fine di realizzare il menzionato loro diritto, che non può attuarsi se non attraverso tale procedura, e provvedere, altresì, a regolare la posizione degli altri soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)