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Sez. 5, Sentenza n. 5931 del 21/04/2001 (Rv. 546204 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Contribuenti soggetti al regime speciale per produttori agricoli ed ittici ex art. 34 d.P.R. n. 633/72 - Volontà di optare per un determinato regime contabile - Manifestazione espressa in forme vincolanti - Necessità - Esclusione - Adeguamento del loro comportamento al regime prescelto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546204-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di regimi speciali I.V.A., l'art. 1, comma primo, del d.P.R. n. 442/97, il quale dispone - con norma avente efficacia retroattiva per espresso disposto dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - che "L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili" e che "La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività", comporta che i contribuenti soggetti al regime speciale per produttori agricoli ed ittici di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633/72 non sono tenuti a manifestare in maniera esplicita la volontà di optare per un regime contabile anziché per un altro né, tantomeno, sono tenuti al rispetto di forme vincolanti, essendo sufficiente che adeguino il loro comportamento al regime prescelto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)