Sez. 5, Sentenza n. 12286 del 05/10/2001 (Rv. 549518 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Disciplina delle opzioni "ex" art. 1 d.P.R. n. 442 del 1997 - Applicabilità a periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore - Ammissibilità - Conseguenze - Rilevanza del comportamento concludente del contribuente, pur in mancanza di un'espressa opzione per il regime di contabilità - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di I.V.A., l'art. 1, comma primo, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, il quale dispone - con norma avente efficacia retroattiva per espresso disposto dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili", precisando che "la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività", comporta che le imprese esercenti attività di spettacolo o di pubblico intrattenimento non sono tenute a manifestare in maniera esplicita la volontà di optare per un regime contabile anziché per un altro, essendo venuto meno ogni ostacolo alla rilevanza del contegno concludente del contribuente. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria, la quale aveva escluso che l'opzione per il regime ordinario di applicazione dell'imposta - non effettuata in modo espresso con l'osservanza degli adempimenti formali richiesti dalle norme vigenti - potesse essere desunta dalla dichiarazione di inizio di attività inviata alla SIAE e dalla costante e puntuale osservanza degli adempimenti prescritti per l'applicazione del tributo nei modi ordinari).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 5 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)