Sez. 5, Sentenza n. 19535 del 23/09/2011 (Rv. 619202 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Cambiali-tratte rinvenute presso il contribuente - Accertamento induttivo - Legittimità - Presunzione di maggiori corrispettivi - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di IVA, il rinvenimento presso la sede aziendale di cambiali-tratte, rilasciate dal contribuente a beneficio di terzi apparenti fornitori, costituisce valida presunzione di omesse fatturazioni, mancate registrazioni ed inesatte dichiarazioni annuali da parte del contribuente e pertanto giustifica il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto ai maggiori corrispettivi derivati dall'acquisto e rivendita di beni non rinvenuti in magazzino senza infrangersi nel divieto di presunzioni di secondo grado.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)