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Sez. 5, Sentenza n. 26312 del 16/12/2009 (Rv. 610572 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Accertamento dell'IVA - Società - Emissione di assegni da parte dell'amministratore non giustificata da documentazione commerciale - Conseguenze - Operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di merci con la percentuale di ricarico normalmente applicata - Presunzione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610572-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di accertamento dell'IVA, l'emissione di assegni da parte dell'amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione legale prevista dall'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari sono serviti per acquistare merci successivamente commercializzate, per poi costruire su tale prova legale i conseguenti passaggi logici, fondati sull'"id quod plerumque accidit" e sulla presunzione legale di vendita dei beni acquistati non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività - prevista dall'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 633 cit., applicabile "ratione temporis", poi sostituito dalle norme contenute nel d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - e, quindi, concludere che tali merci sono state rivendute dalla società con la percentuale di ricarico normalmente applicata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)