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Sez. 3, Sentenza n. 535 del 24/01/1979 (Rv. 396656 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - IN GENERE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - NEL DEPOSITO REGOLARE E NEL DEPOSITO IRREGOLARE - DIFFERENZA - TERMINE PER LA RESTITUZIONE NON PREVISTO DALLE PARTI NE STABILITO DAL GIUDICE - TERMINE DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE E MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA COSA - COINCIDENZA EX ART 1183 COD CIV.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396656-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - IN GENERE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - NEL DEPOSITO REGOLARE E NEL DEPOSITO IRREGOLARE - DIFFERENZA - TERMINE PER LA RESTITUZIONE NON PREVISTO DALLE PARTI NE STABILITO DAL GIUDICE - TERMINE DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE E MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA COSA - COINCIDENZA EX ART 1183 COD CIV.*

Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante puo chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non e previsto dalle parti, ne stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt 1782 e 1817 cod civ, coincide con quello in cui la cosa e stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell'art 1183 cod civ. (V 689/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)