diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 788 del 20/01/2012 (Rv. 621208 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio complesso - Interessi perseguiti - Obbligo restitutorio della somma depositata - Richiesta del cliente - Condizione di esigibilità - Configurabilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621208-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d'impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia ed alla rimuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)