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Sez. 1, Sentenza n. 9479 del 19/07/2000 (Rv. 538548 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento garantito da ipoteca non più revocabile - Pagamento parte di una più complessa operazione voluta dal creditore a suo vantaggio - Revocatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538548-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In materia di revocatoria fallimentare di pagamenti garantiti da ipoteca non più revocabile, il principio secondo cui l'azione è ammissibile solo qualora il curatore provi che, nonostante la garanzia, sussiste il pregiudizio per la massa - in quanto il credito soddisfatto non troverebbe comunque capienza totale o parziale per la concorrenza di crediti privilegiati "potiori" - non è applicabile allorquando il pagamento da revocare e che ha comportato l'estinzione dell'ipoteca è frutto di una più complessa operazione voluta dallo stesso creditore a suo vantaggio e nella quale il pagamento costituisce solo l'ultimo necessario atto non valutabile autonomamente (nella specie, una banca, titolare nei confronti del fallito di un credito per mutuo fondiario garantito da ipoteca non più revocabile, aveva erogato un mutuo all'acquirente dell'immobile ipotecato trattenendo dal medesimo l'importo del proprio credito o comunque riscuotendo dall'acquirente per delega; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha confermato la decisione di merito di revoca del pagamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)