Sez. 1, Sentenza n. 495 del 18/01/1991 (Rv. 470562 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie. | In genere - Pagamento di credito assistito da privilegio - Ammissibilità della revocatoria - Interesse all'azione - Accertamento - Criteri.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
Con riguardo alla revocatoria fallimentare di pagamento effettuato dal fallito, la circostanza che il credito soddisfatto sia assistito da privilegio (nella specie, privilegio speciale su autoveicolo) non rende la revocatoria stessa inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto od in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 58, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 58, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)