Sez. 2, Sentenza n. 176 del 16/01/1996 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204038 - 01
Difesa e difensori - Colloqui del difensore | Indagato "in vinculis" - Nullità del provvedimento di differimento del colloquio - Nullità generale a regime intermedio - Configurabilità.
Difesa e difensori - Colloqui del difensore
L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato "in vinculis" di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra nelle nullità assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., bensì in quelle di ordine generale di cui all'art. 180 dello stesso codice. Ne consegue che la nullità può essere dichiarata, comunicandosi all'interrogatorio reso in sede di convalida dell' arresto, solo se venga dedotta nei termini indicati dall'art. 182 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)