Sez. 1, Sentenza n. 3643 del 26/05/1997 Cc. (dep. 11/07/1997) Rv. 208254 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Indagato detenuto - Nullità del provvedimento di differimento del colloquio - Nullità generale a regime intermedio - Configurabilità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE
L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato detenuto di conferire con il proprio difensore non è da ricomprendere tra quelle assolute di cui all'art. 179 c.p.p., non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, bensì tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 c.p.p.: ne consegue che detta nullità, per comunicarsi al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 c.p.p. e, precisamente, prima dell'espletamento dell'interrogatorio medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)