Sez. 3, Sentenza n. 2988 del 27/03/1987 (Rv. 452085 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - PRECEDENTE PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - PRECEDENTE PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - DECORRENZA.*
La rivalutazione ed i relativi interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni per Invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di inabilità temporanea, liquidata separatamente, decorrono dal momento della cessazione dell'Invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. (V 1022/75, mass n 374426; (V 195/75, mass n 373377; (V 3348/73, mass n 367247).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)