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Sez. 3, Sentenza n. 2988 del 27/03/1987 (Rv. 452085 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - PRECEDENTE PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452085-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE - PRECEDENTE PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - DECORRENZA.*

La rivalutazione ed i relativi interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni per Invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di inabilità temporanea, liquidata separatamente, decorrono dal momento della cessazione dell'Invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. (V 1022/75, mass n 374426; (V 195/75, mass n 373377; (V 3348/73, mass n 367247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)