Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 17/03/1975 (Rv. 374426 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - SUCCESSIVA AD INVALIDITA TEMPORANEA - INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - SUCCESSIVA AD INVALIDITA TEMPORANEA - INTERESSI SULLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni per invalidita permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di inabilita temporanea, totale o parziale, separatamente liquidata, decorrono dal momento della cessazione dell'inabilita temporanea e non dalla data dell'evento dannoso. (Conf 3348/73, mass n 367247).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)