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Sez. 3, Sentenza n. 28715 del 30/10/2025 (Rv. 676720-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Circolazione con targa prova - Art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 121 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676720-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI

In tema di circolazione con targa di prova, la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 121 del 2021, che ne consente l'uso anche su veicoli già immatricolati per motivi connessi a "ragioni di vendita", non si applica retroattivamente, atteso che tali norme non contengono una deroga espressa all'art. 11 delle preleggi né svolgono una funzione di interpretazione autentica.

Decreto Legge 10/09/2020 num. 121 art. 1 com. 3, Decreto Legge 10/09/2020 num. 121 art. 1 com. 4, Legge 09/11/2021 num. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)