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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10868 del 07/05/2018 (Rv. 648828 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione di prova - Ambito applicativo - Veicoli con modifiche costruttive e funzionali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648828-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La circolazione di prova, regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la prova prescritte dall'art. 78 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione alla sanzione amministrativa, comminata per la circolazione, con targa di prova, oltre l'ambito previsto dall'art. 9, comma 4 bis, del codice della strada, di un veicolo allestito per competizioni sportive).

Riferimenti normativi: DPR 24/11/2001 num. 474 art. 1, Cod. Strada Nuovo art. 9 com. 4, Cod. Strada Nuovo art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)