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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 09/01/1963 (Rv. 260029 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260029-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE IN CASSAZIONE.*

Tanto l'accertamento della sussistenza del rapporto diretto ed immediato di causalita tra l'inadempimento del contratto e gli eventi dannosi che ne sono conseguenza, quanto l'accertamento della prevedibilita del danno al momento della stipulazione del contratto, rappresentano il risultato di un'indagine di fatto e sono incensurabili in Cassazione (nella specie e stato ritenuto incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito circa la non prevedibilita dei danni da svalutazione monetaria al momento della stipulazione del contratto). (Conf 280-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)