Sez. 1, Sentenza n. 22 del 09/01/1963 (Rv. 260029 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE IN CASSAZIONE.*
Tanto l'accertamento della sussistenza del rapporto diretto ed immediato di causalita tra l'inadempimento del contratto e gli eventi dannosi che ne sono conseguenza, quanto l'accertamento della prevedibilita del danno al momento della stipulazione del contratto, rappresentano il risultato di un'indagine di fatto e sono incensurabili in Cassazione (nella specie e stato ritenuto incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito circa la non prevedibilita dei danni da svalutazione monetaria al momento della stipulazione del contratto). (Conf 280-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)