Sez. 3, Sentenza n. 3465 del 15/02/2007 (Rv. 598843 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Danni subiti dal compratore - Risarcimento - Criterio della prevedibilità - Tempo della stipulazione della compravendita - Riferimento - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscato agrario, il criterio della prevedibilità del danno risarcibile di cui all'art. 1225 cod. civ. va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita, da tale meomento insorgendo per il venditore l'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ex art. 1476 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)