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Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 11/10/2001 (Rv. 549590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Pluralità di difensori - Autenticazione della sottoscrizione - Difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alla Corte di cassazione - Nullità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La mancata certificazione o la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o del controricorso) per cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato, quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato come condifensore in procura, costituisce mera irregolarità, inidonea a incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)