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Sez. U, Sentenza n. 25032 del 28/11/2005 (Rv. 584231 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Conferimento della procura in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte - Modalità - Apposizione della firma del difensore subito dopo la sottoscrizione della procura a margine o in calce all'atto - Sufficienza - Mancanza dell'esplicita certificazione dell'autenticità - Irrilevanza - Riferibilità del principio agli atti del giudizio di primo grado o di impugnazione - Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584231-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

L'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)