Sez. 3, Sentenza n. 3178 del 24/11/1962 (Rv. 254674 - 01)
VENDITA - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA (RATEALE, PATTO DI RISERVATO DOMINIO) - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - EFFETTI - SCELTA, PER IL VENDITORE ADEMPIENTE, TRA LA RISOLUZIONE E L'ESECUZIONE - DOMANDA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RICHIESTA DEL PAGAMENTO DELLE RATE NON SCADUTE - ESCLUSIONE - DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE - INSUSSISTENZA.*
VENDITA - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA (RATEALE, PATTO DI RISERVATO DOMINIO) - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - EFFETTI - SCELTA, PER IL VENDITORE ADEMPIENTE, TRA LA RISOLUZIONE E L'ESECUZIONE - DOMANDA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RICHIESTA DEL PAGAMENTO DELLE RATE NON SCADUTE - ESCLUSIONE - DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE - INSUSSISTENZA.*
Nelle vendite rateali, in Mancanza di una particolare pattuizione, il mancato pagamento di rate scadute non puo produrre conseguenze maggiori di quelle previste dall'art 1453 cod civ, applicabile a tutti i contratti con prestazioni corrispettive, non modificate da altra speciale disposizione in materia di vendita a prezzo rateizzato. Non compete, cioe, al venditore adempiente che il diritto di chiedere a sua volta, la risoluzione del contratto (salva l'osservanza del disposto dell'art 1525 cod civ, nel caso di vendita con riserva della proprieta) ovvero di chiedere l'esecuzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno determinato a norma dell'art 1224 cod civ. e, se e chiesta l'esecuzione del contratto, la domanda dell'attore non puo avere per oggetto che il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi legali, dato che l'inesecuzione dell'altra parte non riflette ne puo riflettere le rate successive non ancora maturate, per le quali il venditore non ha ancora un credito esigibile e dato che conservare il contratto significa mantenerlo cosi come e stato stipulato. Non sussiste, quindi, salva speciale pattuizione, il diritto del venditore adempiente, il quale non intenda agire per risoluzione contrattuale, di chiedere anche il pagamento delle rate non scadute, per la corresponsione delle quali sono stati apposti altrettanti termini in favore del debitore, e cio perche la decadenza dal beneficio del termine, secondo il disposto dell'art 1186 cod civ, non si verifica per il solo fatto dell'inadempimento della parte a cui favore il termine e stato apposto, ma soltanto nella ricorrenza delle ipotesi a tal fine previste dalla citata disposizione. (V 1286/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)