Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 14/03/1997 (Rv. 503007 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - IN GENERE | Azione di restituzione del bene - Proposizione con ricorso per decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Successiva domanda di pagamento del prezzo proposta in sede di opposizione - Domanda nuova - Sussistenza - Preclusione ex art. 1453 secondo comma cod. civ..
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - IN GENERE
Il venditore di un bene con riserva di proprietà può agire nei confronti del compratore inadempiente per ottenere la restituzione del bene ricorrendo alla procedura monitoria, ma non può, nel corso del giudizio di opposizione domandarne il pagamento del prezzo, sia perché domanda nuova rispetto a quella di restituzione - fondata sul suo diritto di proprietà e sull'inadempimento del predetto contratto, mentre quella di adempimento è fondata soltanto su quest'ultimo - sia perché, essendo affine a quella di risoluzione del contratto per inadempimento, soggiace alla generale preclusione stabilita dal secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., a norma del quale non può chiedersi - salva l'accettazione del contraddittorio - l'adempimento del contratto, dopo averne domandato la risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1525, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)