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Sez. 2 - , Sentenza n. 43387 del 08/10/2019 Ud. (dep. 23/10/2019) Rv. 277997 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Art. 648-ter cod. pen. - Delitto presupposto - Difetto di punibilità a seguito di condono tributario - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277997-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto, concernente la violazione della normativa tributaria, operi la causa di non punibilità contenuta nell'art. 9, comma 10, lett. c) legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. "condono tributario"). (In motivazione la Corte ha valorizzato il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648-ter, cod. pen. alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 648 cod. pen., in base alla quale deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione, come pure di quello in esame, la presenza, tra l'altro, di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 3, Cod. Pen. art. 648 ter, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 10 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)