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Sez. 2, Sentenza n. 23396 del 11/05/2005 Cc. (dep. 21/06/2005) Rv. 231884 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. - Delitto presupposto - Difetto di punibilità a seguito di condono tributario - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231884-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto concernente la violazione della normativa tributaria operi la condizione di non punibilità contenuta nell'art. 9 comma decimo lett. c) legge n. 289 del 2002 (cosiddetto condono tributario). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648 bis alle rispettive fattispecie criminali comporta l'applicazione della previsione di cui al terzo comma dell'art. 648, in base alla quale deve ritenersi irrilevante ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, come pure di riciclaggio, la presenza, tra l'altro, di una condizione di non punibilità del reato presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 10 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)