Sez. 6, Sentenza n. 15701 del 03/04/2012 Cc. (dep. 23/04/2012) Rv. 252595 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Procedimento di riesame - Presentazione da parte della difesa dell'imputato di trascrizione alternativa al brogliaccio - Obbligo di motivazione da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Il giudice del riesame, a cui è presentata dalla difesa dell'imputato una trascrizione delle intercettazioni in tutto o in parte alternativa rispetto a quella predisposta nel brogliaccio dalla polizia giudiziaria, ha l'obbligo di valutare le contestate discrasie, motivando adeguatamente circa le ragioni per le quali i rilievi difensivi non possono essere condivisi. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del riesame nella quale, dopo aver premesso di non aver ascoltato le registrazioni, si precisava di aver privilegiato la versione contenuta nel brogliaccio sul solo presupposto della sua provenienza da personale della polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)