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Sez. 5, Sentenza n. 24908 del 08/02/2013 Cc. (dep. 06/06/2013) Rv. 257569 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Procedimento di riesame - Presentazione da parte della difesa dell'imputato di trascrizione alternativa al brogliaccio - Obbligo di motivazione da parte del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257569-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

Il giudice del riesame, a cui è presentata dalla difesa dell'imputato una trascrizione delle intercettazioni in tutto o in parte alternativa rispetto a quella predisposta nel brogliaccio dalla polizia giudiziaria, ha l'obbligo di valutare le contestate discrasie, motivando adeguatamente circa le ragioni per le quali i rilievi difensivi non possono essere condivisi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)