Sez. 2, Sentenza n. 7726 del 02/08/1990 (Rv. 468482 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICA - AL DOMICILIO REALE ED A MANI PROPRIE DELL'INTIMATO - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - NOTIFICA - AL DOMICILIO REALE ED A MANI PROPRIE DELL'INTIMATO - VALIDITÀ.*
È ammissibile il ricorso per Cassazione notificato nel domicilio reale a mani proprie dell'intimato, anziché al procuratore costituito nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., in quanto la notificazione a mani proprie è valida anche se eseguita in luogo diverso da quello dovuto, purché nell'ambito di Competenza dell'ufficiale giudiziario ex art. 338 cod. proc. civ.. (V 2633/72, mass n 360189; (V 1489/68, mass n 333149).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)