Sez. 1, Sentenza n. 1489 del 13/05/1968 (Rv. 333149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - A MANI PROPRIE DELLA PARTE - IN VIOLAZIONE DELL'ART.330, COMMA PRIMO E SECONDO COD.PROC. CIV. - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE- ESCLUSIONE - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - A MANI PROPRIE DELLA PARTE - IN VIOLAZIONE DELL'ART.330, COMMA PRIMO E SECONDO COD.PROC. CIV. - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE- ESCLUSIONE - SANATORIA.*
La inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ. per quanto attiene al luogo di notificazione della impugnazione, non importa nullita quando la notifica sia stata eseguita al domicilio reale a mani proprie dell'intimato. In ogni caso la nullita della notificazione, per violazione dell'art. 330 cod.proc.civ. e sanata - ex tunc- con la Costituzione della parte cui era diretta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)