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Sez. 1, Sentenza n. 1489 del 13/05/1968 (Rv. 333149 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - A MANI PROPRIE DELLA PARTE - IN VIOLAZIONE DELL'ART.330, COMMA PRIMO E SECONDO COD.PROC. CIV. - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE- ESCLUSIONE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333149-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - A MANI PROPRIE DELLA PARTE - IN VIOLAZIONE DELL'ART.330, COMMA PRIMO E SECONDO COD.PROC. CIV. - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE- ESCLUSIONE - SANATORIA.*

La inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ. per quanto attiene al luogo di notificazione della impugnazione, non importa nullita quando la notifica sia stata eseguita al domicilio reale a mani proprie dell'intimato. In ogni caso la nullita della notificazione, per violazione dell'art. 330 cod.proc.civ. e sanata - ex tunc- con la Costituzione della parte cui era diretta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)