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Sez. L, Sentenza n. 7769 del 24/06/1992 (Rv. 477912 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria nel periodo della mora - Liquidazione ex art. 1224 cod. civ. - Cumulo di interessi e rivalutazione - Divieto - Decorrenza della rivalutazione - Dalla domanda in sede amministrativa - Necessità - Disciplina relativa ex art. 2033 cod. civ. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477912-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

Nell'ipotesi di liquidazione del risarcimento del danno derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora - spettante, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., per un credito pecuniario relativo al rimborso di somme indebitamente percepite dall'istituto previdenziale a titolo di contributi - con il sistema della rivalutazione del credito stesso in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l'intera area del danno, e non può essere cumulato con gli interessi moratori, i quali, se già attribuiti o corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento quantificato con l'anzidetto sistema. In tale ipotesi, la decorrenza della rivalutazione monetaria va individuata nella data di proposizione del ricorso amministrativo del creditore, e non in quella della successiva domanda giudiziale, indipendentemente dall'applicazione della norma di cui all'art. 2033 cod. civ.; il ricorso amministrativo, quando costituisce presupposto inderogabile per l'esercizio dell'azione giudiziaria, non può infatti pregiudicare i diritti sostanziali della parte cui è imposto quell'onere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)