Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 03/03/1994 (Rv. 485582 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma - Rivalutazione del credito mediante gli indici di deprezzamento della moneta - Cumulabilità con gli interessi legali - Esclusione - Interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni pecuniarie, qualora il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. venga calcolato mediante la rivalutazione del credito attraverso indici di deprezzamento della moneta, l'importo della rivalutazione non è cumulabile con gli interessi legali, coprendo detto importo sia il danno già coperto dagli interessi sia il danno "maggiore" (che tale è rispetto alla misura degli interessi) mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata decorrono solo dal momento della liquidazione del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)