Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006 (Rv. 588614 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Urbanistica - Vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi - Reiterazione - Diritto ad indennizzo - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 80 del 1998 - Riscontro confermativo nell'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione di detto giudice di cui all'art. 34, terzo comma, lett. b), del d.lgs. n. 80 del 1998 sulle domande aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo". Tale interpretazione trova, del resto, conferma nel disposto dell'art. 39 del d. P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce alla cognizione della Corte di appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall'autorità, sulla determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 3 lett. B CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)