Sez. U, Ordinanza n. 2058 del 11/02/2003 (Rv. 560397 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Urbanistica - Vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi - Reiterazione - Diritto ad indennizzo - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza ex art. 34, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 80 del 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 179 del 1999) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell'ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione - contenuta nell'art. 34, comma terzo, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - per le controversie riguardanti "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)