Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 22/02/2001 (Rv. 544067 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Trasmissione e consegna di atto unilaterale recettizio - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Applicazione dell'ulteriore presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. - Legittimità - Divieto della cosidetta "praesumptio de praesumpto" - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)
La trasmissione e consegna al destinatario di un atto unilaterale recettizio (quale, nella specie, una dichiarazione di volersi valere di un diritto di opzione) possono essere dimostrate anche mediante elementi presuntivi e ciò non osta a che venga poi fatta applicazione della presunzione di legge circa la conoscenza del contenuto dell'atto (art. 1335 cod. civ.), atteso che il divieto della cosiddetta "praesumptio de praesumpto" attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)