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Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 26/03/2002 (Rv. 553282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFICACIA DEGLI ATTI UNILATERALI | Dichiarazione recettizia giunta all'indirizzo del destinatario - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Prova contraria - Onere relativo a carico del destinatario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553282-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFICACIA DEGLI ATTI UNILATERALI

La presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo di questo all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa (fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)