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Sez. 3, Sentenza n. 4693 del 16/04/1992 (Rv. 476852 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione (divieto) - In genere | Inosservanza dell'affittuario al divieto di subaffitto - Azione di risoluzione per inadempimento e di nullità del subaffitto promosse dal concedente - Subingresso nel rapporto - Azione riconvenzionale del subaffittuario - Carattere prioritario della riconvenzionale - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476852-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione (divieto) - In genere

Qualora il concedente di fondo rustico denunci l'inosservanza dell'affittuario al divieto di subaffitto, agendo per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e di nullità del subaffitto, nonché per ottenere condanna al rilascio del bene, ed inoltre il subaffittuario, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, eserciti in via riconvenzionale la facoltà di chiedere il subingresso nel rapporto, l'esclusione dell'ammissibilità o proponibilità di detta denuncia d'inadempimento, ovvero l'accertamento dell'insussistenza del medesimo, ostano ad ogni altra pronuncia, mentre, in caso di soluzione positiva dei relativi quesiti, il riscontro della fondatezza dell'indicata domanda riconvenzionale ha carattere prioritario ed assorbente, imponendo la dichiarazione di prosecuzione del rapporto fra il concedente ed il subaffittuario (nei limiti temporali fissati dalla citata norma).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)