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Sez. U, Sentenza n. 11218 del 13/11/1997 (Rv. 509831 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Azioni esperibili dal concedente - Azione di risoluzione nei confronti dell'affittuari - Onere del preventivo tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge 203 del 1982 - Sussistenza - Termine di decadenza previsto dall'art. 21 della stessa legge - Applicabilità - Promozione, entro il termine, del solo tentativo di conciliazione - Impedimento della decadenza - Esclusione - Azione giudiziaria - Necessità - Azione per la dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione nei confronti del subaffittuario (o subconcessionario) - Tentativo di conciliazione e termine di decadenza - Estensione.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509831-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE

In tema di contratti agrari, nelle ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l'art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, accorda al locatore o concedente due azioni distinte: quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito dalla violazione del divieto) nei confronti dell'affittuario, prevista genericamente dall'art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso articolo 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma del cit. art. 5, ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell'azione giudiziale e non dalla sola promozione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch'essa soggetta al tentativo di conciliazione e al termine di decadenza sopracitati.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)