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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12645 del 19/05/2017 (Rv. 645302 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI) | Atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati, di cui all’art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004 – Utilizzabilità al fine di recuperare la sola sanzione ed esclusione della necessità di ricorrere al procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645302-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI)

A fronte dell’utilizzo indebito dei crediti, anche in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, l’Agenzia delle Entrate può, in forza dell’art. 1, comma 421, della l. n. 311 del 2004 emanare atto motivato di recupero, indipendentemente dalla circostanza che si intenda recuperare il solo importo della sanzione e non anche il credito d’imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di appello che aveva ritenuto illegittimo l’atto di recupero – in quanto la sanzione avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione, al fine di consentirne la definizione agevolata - affermando che alla sanzione per omesso o ritardato versamento, di cui all’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 non si applica la definizione agevolata di cui al comma 2 del detto art. 17 e di cui all’art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)