Sez. 5 - , Sentenza n. 27315 del 29/12/2016 (Rv. 642385 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni irrogate per omessi o tardivi versamenti d'imposta - Divieto di definizione agevolata - Modalità di irrogazione della sanzione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di violazioni di norme tributarie, la definizione agevolata delle sanzioni non si applica in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, ravvisabile anche laddove sia stata effettuata compensazione in misura superiore a quella consentita, sia ove la sanzione sia stata irrogata unitamente all'avviso di accertamento sia se sia stata irrogata con un distinto ed autonomo atto, come si desume dall'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)