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Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 12/03/1983 (Rv. 426715 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONTROVERSIE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426715-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CONTROVERSIE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITÀ.*

L'art. 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (recante la nuova normativa sui contratti agrari), disponendo in ordine ai conguagli dei canoni per le annate agrarie dal 1970/71 al 1976/77 e per le annate dal 1977/78 a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge, ha sciolto la riserva legislativa contenuta nelle leggi precedenti (n. 176 del 1978 e n. 595 del 1979), relativa alla emanazione di una futura legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, sicché, data tale ratio, deve trovare immediata applicazione nei giudizi in corso in relazione ai rapporti al riguardo non definiti ma ancora in contestazione, in deroga ai limiti di operatività della legge n. 203 del 1982 stabiliti dall'art. 53 della stessa. Ne deriva che nelle controversie pendenti l'indagine sulla gravità dell'inadempimento al pagamento del canone per le annate agrarie suindicate deve essere condotta dal giudice nel necessario riferimento alla specifica normativa dell'art. 15 citato.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST., Legge 23/11/1979 num. 595 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)