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Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 08/10/1990 (Rv. 469403 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE - ART. 15 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469403-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE - ART. 15 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*

L'art. 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (recante la nuova normativa sui contratti agrari), disponendo in ordine ai conguagli dei canoni per le annate agrarie dal 1970-1971 al 1976-1977 e per le annate del 1977-1978 a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge, ha sciolto la riserva legislativa contenuta nelle leggi precedenti (n. 176 del 1978 e n. 595 del 1979), relativa alla emanazione di una futura legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, sicché, data tale ratio, deve trovare immediata applicazione nei giudizi in corso in relazione ai rapporti al riguardo non definiti ma ancora in contestazione, in deroga ai limiti di operatività della legge n. 203 del 1982 stabiliti dall'art. 53 della stessa, senza che possa avere rilievo il fatto che il rapporto di affitto sia cessato de iure e che al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 203 del 1982 non si protragga neppure de facto, atteso che non assume rilievo che alla data di entrata in vigore di legge n. 203 del 1982 vi sia un rapporto in corso, ma che vi sia ancora pendente una controversia sulla Determinazione del canone, dovendo essere riconosciuta alla legge suddetta efficacia retroattiva, con conseguente immediata sua applicazione nei giudizi in corso, senza che a ciò osti nemmeno l'eventuale avvenuta emanazione di una sentenza esecutiva. (Conf alla prima parte 422/86, mass n 444031; (Conf alla prima parte 307/84, mass n 432576; (Conf alla prima parte 6711/83, mass n 431430; (Conf alla prima parte 478/83, mass n 425285; (Conf alla prima parte 1870/83, mass n 426715).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)