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Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 15/03/1996 (Rv. 496373 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede effettiva dell'impresa - Trasferimento di detta sede - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496373-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare spetta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa che possano rilevare i trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)