diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7804 del 18/07/1995 (Rv. 493324 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede principale dell'impresa - Nozione - Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493324-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

A norma dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, luogo che si identifica con quello in cui egli svolge la sua attività direttiva e che coincide solo in via presuntiva con la sede legale. Ai fini di detta competenza è, perciò, irrilevante il trasferimento della sede legale quando i relativi atti formali posti in essere non corrispondono ad un effettivo trasferimento ovvero quando il mutamento di sede intervenga nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento o, infine, quando al compimento degli atti formali di esso, non si accompagni l'esercizio di un'attività nella nuova sede dal quale possa dedursi che la prima sede sia cessata a seguito del trasferimento medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)