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Sez. L, Sentenza n. 505 del 21/01/1981 (Rv. 410981 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DELLO INFORTUNATO - COLPA DEL LAVORATORE - ELIMINAZIONE DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410981-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DELLO INFORTUNATO - COLPA DEL LAVORATORE - ELIMINAZIONE DI QUELLA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

A differenza del fatto doloso del lavoratore infortunato, che esclude la responsabilita del datore di lavoro (e dei suoi preposti) ed esula dal rischio assicurato, la colpa del medesimo, lavoratore, concretizzatasi nell'imprudenza o nell'inosservanza delle regole tecniche nell'uso delle macchine, non elimina quella del datore di lavoro per la mancata adozione delle cautele prescritte per la utilizzazione delle macchine stesse (nella specie, trattandosi di macchine cardatrici, dagli artt 135 e 136 del DPR 27 aprile 1955 n 547), potendo la colpa del lavoratore - tranne il caso del cosiddetto rischio elettivo, generato da un'attivita non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso - assumere soltanto efficacia di concausa o di mera occasione o modalita dello iter produttivo dell'evento infortunistico la cui verificazione sarebbe stata impedita dall'adozione delle cautele suddette.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 135, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)