Sez. 1, Ordinanza n. 6382 del 18/03/2026 (Rv. 678480-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione al decreto di espulsione - Proposizione della domanda di protezione internazionale o successiva manifestazione di volontà - Irrilevanza - Sussistenza delle ragioni di inespellibilità, ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nella opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ciò che rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della stessa, non è, in sé, la successiva proposizione della domanda di protezione internazionale o la successiva manifestazione della volontà di proporre quest'ultima, ma la deduzione delle ragioni di inespellibilità, previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, invocate o invocabili, che devono essere valutate incidentalmente dal giudice, comportando esse, se riscontrate sussistenti, il divieto di espulsione.
Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)