Sez. 1 - , Sentenza n. 9762 del 08/04/2019 (Rv. 653690 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione all'espulsione - Motivi - Esposizione a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti - Esame e accertamento giudiziale del divieto di espulsione ex art. 19, primo comma d.lgs n. 286 del 1998 - Necessità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di protezione internazionale dello straniero, l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 286 del 1998, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)