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Sez. 1, Sentenza n. 2567 del 26/02/1996 Ud. (dep. 07/03/1996) Rv. 204064 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Diritto del difensore ad ottenere il rinvio del dibattimento - Obbligo di comunicare "prontamente" l'impedimento all'atto del suo verificarsi e non in prossimità della celebrazione del dibattimento - Sussistenza - Impedimento riguardante altro dibattimento - Obbligo di scelta al momento del ricevimento della comunicazione dei due giudizi - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204064-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore

L'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen. prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente" comunicato, onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguarda altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiedere il rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)