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Sez. 4, Sentenza n. 41997 del 11/06/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 226406 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Obblighi del difensore - Prontezza nella comunicazione dell'impedimento - Giustificazione esplicita - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226406-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Nell'ipotesi in cui il difensore intenda ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo impedimento al giudice procedente. Tale "prontezza" deve essere riferita al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento stesso e la richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile, affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni provvedimenti. (la Corte ha precisato che il difensore ha l'obbligo di esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva "contemporanea", l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in uno dei due procedimenti contemporanei).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)